Sez. 2, Sentenza n. 5608 del 17/04/2001 (Rv. 545962 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Consulente tecnico d'ufficio - Incarico - Oggetto - Pluralità di beni immobili - Criteri per la liquidazione del compenso.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
La liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, chiamato per determinare il valore di una serie di beni immobili, rientrante nella materia dell'estimo, deve attenersi al criterio desunto dall'art. 13 delle tabelle allegate al d.P.R. n.352 del 1988 che fa riferimento all'"importo stimato", diverso per scaglioni con il limite massimo di un miliardo. Va precisato, peraltro, che, nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l'"importo stimato" è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralità di immobili molto diversi tra loro, l'"importo stimato" è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative. Pertanto, ogni "importo stimato" deve essere sempre contenuto nel limite del massimo scaglione di un miliardo di lire, salvo che, per i valori ad esso superiore, ove ne sussistano le condizioni, possa farsi ricorso all'applicazione dell'art. 5 della legge n. 319 del 1980.
Riferimenti normativi: DPR 27/07/1988 num. 352 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)