diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 11636 del 29/07/2003 (Rv. 565477 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Consulente tecnico d'ufficio - Esecuzione forzata immobiliare - Stima dei beni assoggettati alla procedura - Unicità dell'incarico - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Liquidazione del compenso - Determinazione del valore dei beni - Riferimento al valore complessivo - Necessità - Calcolo - Limiti.
Stato
decisa il 2003-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565477-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di liquidazione del compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice in una procedura di esecuzione forzata per la stima del valore di un compendio immobiliare diviso in lotti, l'unicità dell'incarico, che ha ad oggetto la determinazione del valore del complesso immobiliare assoggettato ad esecuzione, comporta che il compenso a percentuale deve essere stabilito con riferimento al valore complessivo degli immobili, con il limite massimo di un miliardo di lire fissato dall'art. 13 DPR 352/1988, e non a quello dei singoli lotti.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 CORTE COST., DPR 27/07/1988 num. 352 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)