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Sez. U, Sentenza n. 602 del 27/01/1981 (Rv. 411086 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - CON L'ESTERO - ESPORTAZIONI - IN GENERE - ILLECITA ESPORTAZIONE DI CAPITALI - SANZIONI PECUNIARIE - PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE - MOTIVAZIONE - PER RELATIONEM - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411086-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - CON L'ESTERO - ESPORTAZIONI - IN GENERE - ILLECITA ESPORTAZIONE DI CAPITALI - SANZIONI PECUNIARIE - PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE - MOTIVAZIONE - PER RELATIONEM - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Il decreto ministeriale, irrogativo di sanzione pecuniaria per infrazione valutaria, puo assolvere l'Obbligo della motivazione anche 'per relationem', mediante il richiamo di altro atto chiaramente identificato (nella specie, parere della commissione consultiva), e sempreche manifesti, esplicitamente od implicitamente, la volonta di recepirne e farne proprie le argomentazioni, atteso che un tale rinvio rende l'atto richiamato parte integrante del decreto medesimo, e conferisce al destinatario, con la notificazione del secondo, la facolta di prendere visione del primo, pure al fine dell'eventuale impugnazione davanti all'autorita giudiziaria, ovvero di ottenerne la produzione in giudizio, per la formulazione di censure aggiuntive. (V 3366/80).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 12/05/1938 num. 794 art. 8, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476, Legge 25/07/1956 num. 786

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)