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Sez. 1, Sentenza n. 3896 del 28/06/1982 (Rv. 421846 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - MOTIVAZIONE - INFRAZIONE VALUTARIA - SANZIONE PECUNIARIA - IRROGAZIONE - DECRETO MINISTERIALE - MOTIVAZIONE - "PER RELATIONEM" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421846-01

ATTI AMMINISTRATIVI - MOTIVAZIONE - INFRAZIONE VALUTARIA - SANZIONE PECUNIARIA - IRROGAZIONE - DECRETO MINISTERIALE - MOTIVAZIONE - "PER RELATIONEM" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il decreto ministeriale, irrogativo di sanzione pecuniaria per infrazione valutaria, può assolvere l'Obbligo della motivazione anche per relationem, mediante il richiamo di un altro atto chiaramente identificato (nella specie, parere della commissione consultiva per le infrazioni valutarie e processo verbale di accertamento delle trasgressioni valutarie) e sempreché manifesti esplicitamente od implicitamente la volontà di recepirne le argomentazioni, poiché tale richiamo rende l'atto richiamato parte integrante del provvedimento richiamante, essendo irrilevante che di detti Atti o pareri non sia prescritta la comunicazione al destinatario della sanzione, poiché questi può prenderne visione, pure al fine dell'eventuale impugnazione davanti all'autorità giudiziaria, ovvero di ottenerne la produzione in giudizio, per la formulazione di censure aggiuntive. (Conf 863/81, mass n 411356; (Conf 602/81, mass n 411086; (Conf 3366/80, mass n 407160).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 12/05/1938 num. 794 art. 8, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 2, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 06/06/1956 num. 476, Legge 25/07/1956 num. 786

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)