Sez. 2, Sentenza n. 2381 del 13/11/1970 (Rv. 348612 - 01)
PROVA CIVILE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SOSTITUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - ESCLUSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SOSTITUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - ESCLUSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La facolta, prevista dall'art 213 cod proc civ, di chiedere informazioni alla pubblica amministrazione, si risolve in un potere meramente discrezionale del giudice di merito, che non puo considerarsi sostitutivo dell'Onere probatorio incombente alla parte, ed il cui mancato Esercizio non e, percio, sindacabile in Sede di legittimita, anche in Mancanza di motivazione al riguardo. (Conf 604'69, mass n 338821).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)