Sez. 3, Sentenza n. 1381 del 15/05/1973 (Rv. 364032 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONI - SOSTITUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO DI PARTE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONI - SOSTITUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO DI PARTE - ESCLUSIONE.*
La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione non puo essere considerata come attivita sostitutiva dell'Onere probatorio incombente alla parte e da questa non adempiuto, essendo essa consentita al solo scopo di eliminare dall'istruttoria lacune od incertezze, sempre che non sia in alcun modo possibile alla parte di provvedere a cio direttamente. (V 2381/70, mass n 348612).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)