Sez. 5, Sentenza n. 17190 del 23/07/2009 (Rv. 609239 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Canoni di leasing immobiliare - Deducibilità - Condizioni - Durata del leasing superiore agli otto anni - Successiva riduzione ad un periodo inferiore - Conseguenze - Indeducibilità dei canoni da pagare e di quelli pagati - Sopravvenienza attiva - Configurabilità - Diritto al recupero in un periodo unitario - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, l'art. 67, comma ottavo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo risultante dalle modificazioni introdotte dall'art. 26, comma undicesimo, lett. a), del d.l. 30 dicembre 1988, n. 550, non convertito, e poi dall'art. 26, comma undicesimo, lett. a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154), subordinando la deducibilità dei canoni del leasing immobiliare da parte dell'impresa utilizzatrice alla condizione che il contratto abbia una durata di almeno otto anni, comporta che la riduzione della durata ad un periodo inferiore, concordata dalle parti successivamente alla stipulazione del contratto, esclude la deducibilità non solo dei canoni ancora da pagare, ma anche di quelli già corrisposti, i quali vengono pertanto a configurarsi come una sopravvenienza attiva, il cui recupero ad imposizione, ai sensi dell'art. 55, comma primo, del d.P.R. n. 917 cit., deve aver luogo unitariamente nel periodo d'imposta in cui si realizza il fatto genetico della sopravvenienza.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 8, Decreto Legge 30/12/1988 num. 550 art. 26 com. 11, Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 26 com. 11, Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)