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Sez. 5, Sentenza n. 12044 del 25/05/2009 (Rv. 608371 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Contratto di "lease back" - Liceità - Prova della mera apparenza dell'operazione da parte dell'Amministrazione finanziaria - Conclusione del contratto fra società dello stesso gruppo - Sufficienza - Esclusione - Dimostrazione dell'antieconomicità dell'operazione - Necessità.
Stato
decisa il 2009-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608371-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

Il "lease-back" è un contratto atipico ma lecito, rientrante nell'ambito dell'autonomia negoziale privata ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., ed è composto da due contratti, uno di vendita ed uno di locazione finanziaria, ai quali può aggiungersi la garanzia di un terzo soggetto, in quanto, se è vero che la funzione perseguita è quella di finanziamento, è altresì vero che l'utilizzatore finale intende, nel contempo, mantenere la disponibilità del bene, di cui cede la titolarità, per poi riacquistarla: pertanto, ai fini dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria non può ritenere l'operazione inesistente e puramente apparente in base alla mera appartenenza allo stesso "gruppo" delle società partecipanti all'accordo trilaterale e dalla contemporaneità delle relative operazioni, ma soltanto ove sia palese l'antieconomicità delle singole operazioni stesse.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Regio Decr. 16/03/1942 num. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)