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Sez. L, Sentenza n. 4152 del 04/05/1987 (Rv. 452920 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452920-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

L'interpretazione delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione ed immune da violazioni delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva, in particolare, ritenuto che, alla stregua degli artt. 52, 70, 71 e 72 del C.C.n.L. 15 aprile 1976 per i dipendenti da imprese edilizie ed affini, il compenso per il lavoro straordinario, a carattere continuativo e determinato, fosse computabile ai fini del compenso per le ferie, della tredicesima mensilità e del premio di rendimento). (Conf 4853/86, mass n 447552; (Conf 4013/85, mass n 441534).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 15/04/1976 num. 52, Contr. Coll. 15/04/1976 num. 70, Contr. Coll. 15/04/1976 num. 71, Contr. Coll. 15/04/1976 num. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)