Sez. 3, Sentenza n. 2070 del 23/05/1975 (Rv. 375797 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - PROPONIBILITA - AZIONE RISARCITORIA ORDINARIA - PRECLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - PROPONIBILITA - AZIONE RISARCITORIA ORDINARIA - PRECLUSIONE.*
Nei confronti dell'imputato assolto nel giudizio penale per insufficienza di prove sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) e promuovibile l'Azione risarcitoria fondata sulla presunzione di responsabilita posta dall'art 2054 cod civ a carico di conducente di veicolo, in quanto tale presunzione e superabile solo con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma non anche l'Azione risarcitoria ordinaria (art 2043 cod civ), non essendo ammissibile in Sede civile, nei riguardi dell'imputato assolto, la prova che egli invece sia colpevole, data l'identita concettuale fra l'elemento soggettivo influente ai fini penali e quello che sta a base della responsabilita civile ordinaria. (V 2048/71, mass n 352704; 1433/70, mass n 347236).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)