Sez. 3, Sentenza n. 1433 del 15/09/1970 (Rv. 347236 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE CIVILE EX ART 2054 COD CIV - PROPONIBILITA IN SEDE CIVILE - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2043 COD CIV - PRECLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE CIVILE EX ART 2054 COD CIV - PROPONIBILITA IN SEDE CIVILE - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2043 COD CIV - PRECLUSIONE.*
Nel caso di assoluzione dell'imputato, pronunciata dal giudice penale per insufficienza di prova sull'elemento soggettivo della colpa, non e preclusa l'Azione civile fondata sull'art 2054, per effetto della presunzione di colpa gravante sul conducente del veicolo, il quale da essa non puo liberarsi se non provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. E preclusa pero l'Azione risarcitoria ex art 2043 cod civ, non essendo ammissibile in Sede civile, nei riguardi dell'imputato assolto, la prova che egli invece sia colpevole, data la identita concettuale tra la colpa penale e quella civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)