Sez. 1, Sentenza n. 15698 del 15/07/2011 (Rv. 619003 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Art. 4 legge n. 741 del 1981 - Pretesa inesigibilità sino al successivo pagamento - Esclusione - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (abrogato dall'art. 231 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ma applicabile "ratione temporis"), non può essere interpretato nel senso che gli interessi moratori sono inesigibili sino al successivo pagamento in conto capitale, in quanto tale interpretazione non è imposta dal dato letterale ed è altresì contraria alla "ratio" della detta legge, volta ad accellerare le procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, e dell'art. 4 in particolare, manifestamente ispirato al "favor" per l'appaltatore, il cui diritto agli interessi di mora viene riconosciuto anche in mancanza di apposite domande e riserve.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)