diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 28426 del 22/12/2011 (Rv. 620965 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori - Mancata emissione - Sospensione del termine di prescrizione - Esclusione - Fondamento - Art. 4 legge n. 741 del 1981 - Mutamento di disciplina - Inconfigurabilità.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620965-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE

Nell'appalto di opere pubbliche, la mancata emissione del certificato di collaudo (o, come nella specie, di regolare esecuzione dei lavori) da parte della p.a. committente non preclude la possibilità per l'appaltatore di far valere il proprio diritto al pagamento della sorte capitale e degli interessi e, pertanto, non sospende il decorso del termine di prescrizione; la conclusione non è mutata dopo l'entrata in vigore dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, che, limitandosi a riconoscere all'appaltatore il diritto alla corresponsione degli interessi per ritardato pagamento anche in mancanza di apposito atto di messa in mora, non può essere interpretato nel senso che tale diritto diviene esigibile solo dalla data del pagamento del debito per sorte capitale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 44, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 231, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)