Sez. 2, Sentenza n. 3551 del 07/12/1972 (Rv. 361510 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA -CONSULENZA TECNICA - ESISTENZA ED INCIDENZA DELL'INVALIDITA - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA -CONSULENZA TECNICA - ESISTENZA ED INCIDENZA DELL'INVALIDITA - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice del merito non e vincolato al parere dei consulenti tecnici d'ufficio (di primo e secondo grado) circa l'esistenza, entita ed incidenza delle infermita accertate a carico dell'assicurato, ma del suo dissenso deve dare adeguata motivazione mediante enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione adottati: diversamente, la mancata giustificazione del dissenso si risolve in un vizio di motivazione, censurabile in Sede di legittimita. (Conf 1513'71, mass n 351867; 1477'71, mass n 351787).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 463, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)