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Sez. 1, Sentenza n. 1287 del 10/11/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 147677 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO PREVISTO DALLE (NUOVE) NORME CONTRO LA CRIMINALITA - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO ORDINARIO - PRESENTAZIONE DELL'IMPUTATO ALL'UDIENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147677-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO PREVISTO DALLE (NUOVE) NORME CONTRO LA CRIMINALITA - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO ORDINARIO - PRESENTAZIONE DELL'IMPUTATO ALL'UDIENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il giudizio direttissimo atipico obbligatorio, previsto dall'art 2 della legge n 497 del 1974, e svincolato da tutte le condizioni legittimanti il giudizio direttissimo tipico previsto dai commi primo e secondo dell'art 502 del codice di procedura penale, tranne quella della non necessita di speciali indagini, espressamente mantenuta ferma dalla legge; si che e consentito attuarlo anche nei confronti del latitante, dell'imputato detenuto che rifiuti di assistere al dibattimento e dell'imputato libero, anche se rimasto contumace. (Conf mass nn 145313, 142786, 141534, 140218, 140006, 138830, 138361 ed ivi citate; sulla manifesta infondatezza delle varie questioni di legittimita costituzionale proposte, V mass nn 140179, 140178, 139355).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)