Sez. 1, Sentenza n. 12338 del 23/06/1978 Ud. (dep. 14/10/1978) Rv. 140179 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - LEGGI - NUOVE NORME CONTRO LA CRIMINALITA - ADOZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO O DI QUELLO ORDINARIO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE NATURALE ED INVIOLABILITA DELLA DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA - MOTIVAZIONE).*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - LEGGI - NUOVE NORME CONTRO LA CRIMINALITA - ADOZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO O DI QUELLO ORDINARIO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE NATURALE ED INVIOLABILITA DELLA DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA - MOTIVAZIONE).*
E manifestamente infondata - in relazione agli artt. 24 e 25 della Costituzione - la questione di legittimita costituzionale dell'art. 2 della legge n 497 del 1974 sotto il profilo che la predetta norma - consentendo al pubblico ministero di adottare, per reati connessi, il rito direttissimo per alcuni reati e quello ordinario per altri in relazione alla ritenuta necessita o non di svolgere speciali indagini - violerebbe i principi costituzionali della inviolabilita della difesa e della precostituzione del giudice naturale. (la Cassazione ha chiarito, per quel che attiene alla pretesa violazione del principio del giudice naturale, che il pubblico ministero, nel momento in cui fissa l'udienza per la celebrazione del giudizio col rito direttissimo, non ha possibilita di "scegliere" il giudice del processo se non tra tutti quelli che, nella data fissata, esercitano funzioni giudicanti penali nell'ambito dell'ufficio, e non ha possibilita di interferire in ordine alla composizione dell'organo giudicante e, per quel che concerne la pretesa violazione del diritto alla difesa, che il giudizio direttissimo, proprio perche anticipa nel tempo il momento dibattimentale, di massima esplicazione delle garanzie difensive per la sua spiccata caratterizzazione accusatoria, realizza in via di principio, le garanzie di difesa al massimo livello concepibili nell'attuale ordinamento processuale). (V mass n 139355).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)