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Sez. L, Sentenza n. 3282 del 13/05/1983 (Rv. 428176 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - RICORSO - NOTIFICAZIONE - LEGITTIMAZIONE A PRESENTARE LA RELATIVA ISTANZA - INDIVIDUAZIONE - DIFENSORE NEL GIUDIZIO DI APPELLO NON INVESTITO DI MANDATO PER IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428176-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - RICORSO - NOTIFICAZIONE - LEGITTIMAZIONE A PRESENTARE LA RELATIVA ISTANZA - INDIVIDUAZIONE - DIFENSORE NEL GIUDIZIO DI APPELLO NON INVESTITO DI MANDATO PER IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Poiché la legittimazione a presentare l'istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ., alla parte ovvero al difensore munito di mandato, è inammissibile il ricorso per Cassazione la cui notificazione sia avvenuta ad istanza del difensore nel giudizio di appello della parte ricorrente che non risulti investito di mandato per il giudizio di Cassazione. (V 1/79, mass n 396004; (Conf 4292/81, mass n 414977).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)