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Sez. 4, Sentenza n. 1602 del 21/05/1998 Cc. (dep. 04/06/1998) Rv. 211626 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disposizioni sull'impugnazione richiamate dall'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211626-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

A norma dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. al procedimento di esecuzione sono applicabili le disposizioni sull'impugnazione, ed in particolare quella di cui all'art. 597, comma primo, in tema di appello, ripetuta al comma primo dell'art. 609 per il ricorso per Cassazione, secondo cui la cognizione del giudice del gravame è limitata ai punti della decisione investiti dai motivi di impugnazione.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice dell'esecuzione che, a fronte di un incidente di esecuzione con cui il p.m. aveva contestato soltanto la liquidazione delle spese di conservazione liquidate al custode di un ciclomotore, ha aumentato d'ufficio l'indennità di custodia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 695

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)