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Sez. 5, Sentenza n. 9 del 04/01/2000 Cc. (dep. 09/03/2000) Rv. 215976 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Deduzione di questioni non sollevate innanzi al giudice di merito - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-01-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215976-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere. Peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)