Sez. U, Sentenza n. 3026 del 28/11/2001 Cc. (dep. 25/01/2002) Rv. 220577 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Natura di mezzo di impugnazione - Esclusione - Effetti.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
L'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione prevista dagli artt.667, comma 4, e 676, comma 1, cod.proc.pen.non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio. Tale istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza adottata de plano mediante deposito da effettuarsi, a norma dell'art.121 cod. proc. pen., esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha deciso. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile, non operando le diverse disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc.pen., l'opposizione presentata nei termini nella cancelleria del giudice del diverso luogo in cui si trovava l'interessato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)