Sez. 3, Sentenza n. 5065 del 03/03/2009 (Rv. 606940 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace rese secondo equità - Vizi denunziabili - Liquidazione delle spese in violazione della tariffa professionale - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE
Quando il giudice di pace abbia pronunciato la propria sentenza secondo equità, nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs n. 40 del 2006, avverso tale decisione è inammissibile il ricorso per cassazione col quale si denunci l'erronea quantificazione delle spese di lite, in violazione delle tariffe fissate dal Consiglio Nazionale Forense e approvate con decreto ministeriale. Tale censura si fonda infatti sulla violazione non di una norma processuale, ma di una norma sostanziale e priva di rilievo costituzionale o comunitario, come tale derogabile nei giudizi secondo equità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)