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Sez. 2, Sentenza n. 16749 del 09/08/2005 (Rv. 584170 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace rese secondo equità - Vizi denunziabili - Norme di liquidazione delle spese della tariffa professionale - Relativa violazione - Limiti - Inosservanza dei principi informatori - Qualificazione come tali delle regole della tariffa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584170-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza del giudice di pace, emessa secondo equità, con il quale si censuri l'ammontare delle spese giudiziali liquidate, e pertanto la legittimità della relativa determinazione per violazione della tariffa professionale, giacché in tal caso l'impugnazione si risolve nella denunzia della violazione di norme di carattere sostanziale, ammissibile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice di pace non abbia osservato i principi informatori della materia, tra i quali non rientrano gli inconvenienti pratici relativi all'inosservanza di specifici criteri da adottare nella liquidazione. Principio che trova "a fortiori" applicazione là dove la liquidazione concerna non già le spese del processo svoltosi avanti al detto giudice di pace bensì quelle di altro giudizio di cui il medesimo sia stato chiamato a conoscere per essere stata essa posta a base della richiesta che ha dato luogo al nuovo giudizio, del quale costituisce invero l'oggetto (Nel formulare il suindicato principio la S.C. ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso, precisando che, fermo l'obbligo di emissione della fattura per le prestazioni professionali, il lamentato collegamento del sorgere del diritto di rivalsa per IVA e CPA alla compilazione e spedizione soltanto del c.d. "progetto di parcella" contenuto nell'impugnata sentenza non costituisce inosservanza di norme di rango diverso da quello ordinario ovvero di principi informatori della materia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)