Sez. 2, Sentenza n. 14529 del 08/11/2000 (Rv. 541487 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace decise secondo equità - Condanna del soccombente alle spese - Liquidazione secondo equità - Vizi denunciabili - Violazione delle norme che stabiliscono l'entità dei compensi dovuti dal cliente al professionista per l'assistenza legale nell'ambito di un rapporto di prestazione d'opera intellettuale - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE
Hanno natura non processuale ma sostanziale le norme che stabiliscono l'entità dei compensi dovuti dal cliente al professionista per l'assistenza legale da questo prestatagli sia in occasione di un giudizio sia al di fuori ed anche indipendentemente da un giudizio, in quanto intese a consentire, nell'ambito di un rapporto di prestazione d'opera intellettuale e giusta la previsione dell'art. 2233 cod. civ., la preordinata quantificazione dell'obbligazione pecuniaria del primo nei confronti del secondo. Pertanto l'assunta violazione delle norme sostanziali regolatrici della quantificazione (nella specie operata con l'indicazione di una somma unica, onnicomprensiva) dei compensi professionali in materia forense imputata al giudice di pace, dal quale sia deciso al riguardo secondo equità in causa di valore inferiore ai due milioni di lire, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, essendo le pronunce rese da tale giudice a norma dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ. soggette a ricorso per cassazione soltanto in relazione ad "errores in procedendo" e non anche ad "errores in iudicando", salvo il rispetto delle norme costituzionali, delle norme soggette a riserva assoluta di legge, delle norme di diritto comunitario e dei principi generali dell'ordinamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)