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Sez. F, Sentenza n. 39541 del 19/08/2004 Ud. (dep. 08/10/2004) Rv. 230733 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Decreto di citazione a giudizio preceduto dall'emissione di decreto penale di condanna, successivamente revocato perché irregolarmente notificato, ex art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. - Omissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230733-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non determina la nullità del decreto di citazione a giudizio qualora esso sia preceduto dall'emissione di decreto penale di condanna, successivamente revocato ex art. 460, comma quarto, cod. proc. pen, perché irregolarmente notificato, in quanto la regressione, necessitata da esigenze di tutela del diritto di difesa dell'imputato, non muta la ratio dell'operatività dell'art. 415 bis, inapplicabile ove sussistano i presupposti del procedimento monitorio indicati dall'art. 459 cod. proc. pen., e cioè riferibili a reati la cui minima rilevanza penale è attestata dalla punibilità, in concreto ed a parere del P.M., con la sola pena pecuniaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)