Sez. 4, Sentenza n. 11522 del 09/12/2003 Ud. (dep. 11/03/2004) Rv. 228031 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - IN GENERE | Sanzioni accessorie amministrative - Sospensione della patente di guida - Applicazione di diritto in conseguenza dell'accertamento di reato con danni alla persona - Valutazione del giudice - Limitata alla durata della sospensione - Criteri.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - IN GENERE
In materia di circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 comma secondo cod. strad. consegue di diritto all'accertamento di un fatto da cui sia derivata una lesione personale colposa, per cui al giudice residua uno spazio di valutazione discrezionale solo in relazione alla determinazione della durata del periodo di sospensione, che deve fissare, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla legge, tenendo conto della gravità del fatto e della pericolosità specifica nella guida dimostrata dall'imputato (in motivazione la Corte ha precisato che ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria e della sua durata è del tutto irrilevante il lasso di tempo intercorso dall'incidente).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 222 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)