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Sez. U, Sentenza n. 20 del 21/06/2000 Cc. (dep. 13/11/2000) Rv. 217020 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Disposta provvisoriamente dal Prefetto - Computabilità del relativo periodo nella durata della sospensione disposta dal giudice - Esclusione - Cumulo dei periodi di sospensione - Possibilità - Esclusione - Detrazione del periodo di sospensione provvisoria da quello della sospensione giudiziale - Necessità - Organo deputato all'operazione.
Stato
decisa il 2000-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217020-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE

La differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale, rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione delle sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 222, Cod. Strada Nuovo art. 223, Cod. Strada Nuovo art. 224

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)