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Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013 (Rv. 626907 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Art. 2697 cod. civ. - Violazione - Errata valutazione del giudice circa l'assoluzione dell'onere probatorio - Vizio della sentenza ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. - Sussistenza - Erronea valutazione delle risultanze dell'assunzione di un mezzo di prova - Vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626907-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., configurabile soltanto nell'ipotesi in il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la censura che investe la valutazione (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)