Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006 (Rv. 592634 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Precetto ex art. 2697 cod.civ. - Violazione - Configurabilità - Condizioni - Errata valutazione circa l'assolvimento dell'onere probatorio - Sussistenza della predetta violazione - Esclusione.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)