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Sez. 3 - , Sentenza n. 13395 del 29/05/2018 (Rv. 649038 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Art. 2697 c.c. - Ripartizione dell'onere della prova - Configurabilità in relazione ai fatti costitutivi ed a quelli impeditivi - Attribuzione di maggiore rilevanza probatoria ad alcuni fatti - Riconducibilità al canone di cui all'art. 2697 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649038-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)