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Sez. L, Sentenza n. 6455 del 11/12/1979 (Rv. 403196 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OBBLIGO - SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO NEL COSIDDETTO PERIODO DI CARENZA ASSICURATIVA - CARATTERE RETRIBUTIVO - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI.*
Stato
decisa il 1979-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403196-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OBBLIGO - SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO NEL COSIDDETTO PERIODO DI CARENZA ASSICURATIVA - CARATTERE RETRIBUTIVO - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI.*

Anche prima dell'entrata in vigore dell'art 12 della legge 30 aprile 1969 n 153 (contenente norme sulla revisione degli ordinamenti pensionistici ed in materia di sicurezza sociale), le somme erogate dal datore di lavoro al dipendente nel cosiddetto periodo di carenza assicurativa, e cioe nei primi tre giorni in caso di infortunio o di malattia, ovvero durante il periodo di assenza dal lavoro per congedo matrimoniale, sono soggette a contribuzione obbligatoria in favore degli enti previdenziali ed assistenziali (nella specie, l'INPS), facendo parte della retribuzione imponibile, ai fini indicati, di cui agli artt 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955 n 797 (tu sugli assegni familiari). (Conf 3847/75, mass n 378081).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)