Sez. L, Sentenza n. 3824 del 12/06/1981 (Rv. 414455 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) -CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO IN OCCASIONE DEL RINNOVO DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) -CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO IN OCCASIONE DEL RINNOVO DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - INCLUSIONE.*
Anche prima dell'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969 n 153, rientrava nella nozione di retribuzione soggetta a contribuzione obbligatoria in favore degli enti previdenziali ed assistenziali, tutto quanto corrisposto dal datore di lavoro che trovasse origine, non gia in singole e specifiche prestazioni lavorative, ma nel rapporto di lavoro complessivamente inteso e trovasse titolo, necessariamente oneroso, nel relativo contratto. Pertanto, le somme erogate dal datore di lavoro in occasione del rinnovo del CCNL - ancorche non siano state oggetto di trattativa o di accordo sindacale - sono soggette a contribuzione, perche si presumono corrisposte ai lavoratori a causa del rapporto di lavoro, a titolo oneroso, al fine di ripristinare celermente la produzione e di agevolare l'adempimento delle reciproche obbligazioni, turbate dalla conflittualita delle trattative sindacali. (V 1876/80, mass n 405487; (V 6455/79, mass n 403196; (V 4763/79, mass n 401351).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)