Sez. 3, Sentenza n. 11884 del 01/12/1993 (Rv. 484568 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Durata - Scadenza (obblighi del locatore, diritti del conduttore) - Indennità per avviamento commerciale | Liquidazione giudiziale - Criteri - Riferimento al momento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio - Esclusione - Incremento del livello dei canoni maturato tra tale momento e quello della decisione sulla domanda di pagamento - Rilevanza.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Durata - Scadenza (obblighi del locatore, diritti del conduttore) - Indennità per avviamento commerciale
Con riguardo alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, qualora il locatore che esercita il diritto potestativo di recesso non abbia fatto offerta di pronto pagamento dell'indennità, prevista dall'art. 69 della stessa legge citata, congruamente quantificata secondo i canoni correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, la liquidazione dell'indennità deve essere effettuata dal giudice, su istanza di parte, con riferimento al canone corrente al momento in cui il recesso ha operato i suoi effetti (e cioè al sesto mese dopo il preavviso di rilascio), non a quello dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, restando - oltre gli interessi legali sul relativo credito che è di valuta - computabile l'eventuale incremento del livello dei canoni maturato - per svalutazione monetaria o altra causa - tra detto momento e quello della decisione in ordine alla domanda del relativo pagamento, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., previa costituzione in mora del locatore, senza alcuna compensazione infragiudiziale con il credito correlato al canone nel periodo di durata della ritenzione dello immobile fino al pagamento della indennità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)