Sez. 1, Sentenza n. 17573 del 31/08/2005 (Rv. 584218 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Casi di impossibilità della contestazione immediata - Elencazione di cui all'art. 384 reg. cod. str. - Carattere meramente esemplificativo - Valutazione della circostanza impeditiva da parte del giudice di merito - Limiti - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
L'elencazione, contenuta nell'art. 384 d.P.R. n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada), dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione non può considerarsi esaustiva, ma è solo esemplificativa, sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile, e compete al giudice di merito valutare se la circostanza impeditiva addotta, purché risulti dal verbale di accertamento, abbia una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma regolamentare, senza che, però, al giudice stesso sia consentito, in tale esame, alcun sindacato sul "modus operandi" degli accertatori. (Nella fattispecie, la S.C. ha pertanto respinto il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva posto a base della ritenuta impossibilità della contestazione immediata la circostanza, risultante dal verbale, che gli agenti di polizia stradale accertatori viaggiavano a bordo di autovettura munita di targa "di copertura" nell'espletamento di servizio di prevenzione e repressione a tutela della collettività e che, per il perseguimento di tali finalità, non era opportuno esporsi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 200 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)