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Sez. 2, Sentenza n. 22075 del 17/10/2014 (Rv. 633130 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Errore sul rito - Incidenza sulla validità del procedimento - Condizioni - Fattispecie in tema di erronea applicazione del rito di cui all'art. 447 bis cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2014-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633130-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

L'introduzione del processo con forme diverse da quelle proprie integra un motivo di impugnazione solo ove sia dedotto che tale errore abbia comportato la lesione del diritto di difesa e non infucia la validità degli atti posti in essere secondo le regole del procedimento impropriamente utilizzato, in quanto il rito non costituisce condizione necessaria perché il giudice possa decidere nel merito la causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, la quale aveva escluso ogni pregiudizio conseguente all'erronea applicazione del rito di cui all'art. 447 bis cod. proc. civ., anziché di quello ordinario, poiché la frequenza e la scansione delle udienze, nonché i termini concessi per comparire, formulare istanze istruttorie e depositare note conclusionali erano comunque risultati adeguati per lo svolgimento della difesa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 447 reiterazione 0447bis 00

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)