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Sez. 6, Sentenza n. 9537 del 29/06/1983 Ud. (dep. 12/11/1983) Rv. 161152 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - APPLICAZIONE IN APPELLO DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO DI UFFICIO - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE SOSTENUTE DALLA PARTE CIVILE - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161152-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - APPLICAZIONE IN APPELLO DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO DI UFFICIO - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE SOSTENUTE DALLA PARTE CIVILE - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

Qualora il giudice dell'impugnazione applichi una causa di Estinzione del reato non dedotta dall'imputato impugnante ma rilevabile d'ufficio, lo stesso imputato non può essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile poiché, pur non essendo accolti dal giudice i motivi dedotti dalla parte, il giudizio non si conclude con una sentenza di rigetto, né con una dichiarazione di inammissibilità del gravame, onde viene a mancare il presupposto della soccombenza richiesto per la condanna alle spese dall'art. 213 cod. proc. pen.. (sez. III, 26 giugno 1964, monsignori).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)