Sez. 1, Sentenza n. 4364 del 25/03/2003 (Rv. 561386 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA - SOSPENSIVA | Contratti ad effetti reali - Compravendita - Previsione di prestazione contrattuale come condizione sospensiva - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA - SOSPENSIVA
La previsione di una prestazione contrattuale come condizione sospensiva è ammissibile nei contratti ad effetti reali, come la compravendita, potendo questa, come qualunque contratto ad effetti reali, non spiegare gli effetti suoi propri sino a quando non sia realizzata la condizione sospensiva prevista (nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello, che, in un contratto di vendita di azioni di società, aveva interpretato le clausole negoziali nel senso di escludere l'effetto traslativo immediato dei titoli e di attribuire alla prestazione di controgaranzia del cessionario - che si era impegnato a far conseguire ai cedenti la liberazione dalle fideiussioni prestate verso la società - la capacità di condizionare il detto effetto traslativo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)