Sez. 3, Sentenza n. 1026 del 12/03/1999 Cc. (dep. 06/05/1999) Rv. 214060 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Fase delle indagini preliminari - Richiesta - Va rivolta al PM - Istanza indirizzata al Gip - Irritualità - Provvedimento del Gip - È nullo per incompetenza funzionale.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di sequestro probatorio, la restituzione delle cose sottoposte a sequestro, durante la fase delle indagini preliminari, può essere richiesta solo al pubblico ministero procedente da parte dell'interessato, il quale potrà rivolgersi al g.i.p. solo in sede di opposizione contro l'eventuale decreto reiettivo emesso dal pubblico ministero. Ne consegue che se l'interessato, in questa fase, adisce direttamente il g.i.p. il provvedimento che questi emette, previo parere del p.m., deve considerarsi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)