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Sez. L, Sentenza n. 17664 del 11/12/2002 (Rv. 559164 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Onere di contestazione dei fatti costitutivi della domanda - Forma della contestazione - Specificità - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559164-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

Nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché, ove fatti costitutivi del diritto dedotto dal ricorrente non siano oggetto di specifica contestazione da parte del resistente (costituito), i fatti stessi restano estranei alla materia del contendere ed al conseguente potere di accertamento del giudicante. Ai fini della contestazione del fatto costitutivo, tuttavia, non è necessario che la stessa sia specifica e dettagliata, dal momento che la pur semplice contestazione, da parte del resistente, conferisce al fatto la natura controversa, potendo la genericità della contestazione costituire elemento di valutazione, da parte del giudicante, del fatto contestato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)