Sez. L, Sentenza n. 6663 del 05/04/2004 (Rv. 571846 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Fatti costitutivi del diritto - Onere contestazione specifica da parte del convenuto - Sussistenza - Mancata contestazione - Conseguenze - Giudizio di appello - Estensione - Fattispecie relativa a controversia assistenziale.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA
Nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché, ove i fatti costitutivi del diritto dedotto dal ricorrente non siano oggetto di specifica contestazione da parte del resistente (costituito), i fatti stessi sono da considerare esistenti, poiché restano estranei alla materia del contendere ed al conseguente potere di accertamento del giudicante. Tale principio è applicabile anche nel giudizio di secondo grado, avendo l'appellato, pur non soccombente, l'onere di riproporre la contestazione, in modo espresso, con la memoria di costituzione. (Nella specie, relativa al diritto all'assegno di invalidità, l'Inps in grado d'appello aveva omesso di contestare il fatto costitutivo, rappresentato dall'esistenza di un rapporto assicurativo idoneo al riconoscimento di questo diritto. La S.C., enunziando il principio soprariportato, ha confermato la sentenza di accoglimento della domanda)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)