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Sez. L, Sentenza n. 4668 del 03/03/2006 (Rv. 590087 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Onere di contestazione dei fatti costitutivi della domanda - Forma della contestazione - Specificità - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590087-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

Nel processo del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversia, di talché, ove i fatti costitutivi del diritto non siano oggetto di specifica contestazione, essi sono sottratti al dibattito e devono ritenersi accertati. (Nella specie, in controversia riguardante il trattamento pensionistico di invalidità, la Corte, applicando tale principio, ha ritenuto che il tema della decorrenza del requisito contributivo, giammai affrontato nel corso del giudizio di merito, non poteva essere oggetto, da parte dell'INPS, di un motivo di ricorso per cassazione di una sentenza che pronunciava su questioni del tutto differenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)