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Sez. 3, Sentenza n. 402 del 05/02/1976 (Rv. 379055 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSA NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE E DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO - CAUSE INSCINDIBILI - ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA DELL'APPELLO DEL CONDUCENTE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - IMPUGNAZIONI - INCIDENTALI - TARDIVE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379055-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSA NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE E DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO - CAUSE INSCINDIBILI - ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA DELL'APPELLO DEL CONDUCENTE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - IMPUGNAZIONI - INCIDENTALI - TARDIVE - INAMMISSIBILITA.*

In tema di danni causati dalla circolazione di un veicolo, nel giudizio contro il conducente ed il proprietario del veicolo medesimo, sia che instaurato dal danneggiato per il risarcimento dei danni, sia che promosso dall'assicuratore del danneggiato per il recupero della indennita a quest'ultimo pagata (art 1916 cod civ), viene dedotta un'obbligazione solidale dei convenuti e, pertanto, non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, ne, in fase di impugnazione, un'ipotesi di inscindibilita od interdipendenza di cause, non essendo rilevante, a tal fine, la derivazione della responsabilita dell'uno o dell'altro convenuto dallo stesso fatto illecito. Da cio consegue che, ove venga rilevata la giuridica inesistenza dell'appello proposto da uno dei predetti debitori (nella specie, il conducente), va affermato nei suoi confronti il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rimanendo allo stesso preclusa la possibilita di proporre, con la Costituzione in giudizio, appello incidentale tardivo, in adesione a quello tempestivamente proposto dall'altro debitore; tale facolta, infatti, e prevista dall'art 334 cod proc civ solo in favore della parte che sia chiamata o debba essere chiamata ad integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art 331 cod proc civ. (Conf 3119/74, mass n 371593; (Conf 1882/72, mass n 358936; (Conf 2862/69, mass n 342667; (contra 1026/75, mass n 374430).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)