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Sez. L, Sentenza n. 2982 del 07/02/2011 (Rv. 615989 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Adesione ad accordo di mobilità volontaria - Dimissioni - Equiparazione - Esclusione - Conseguenza - Forma scritta prevista dalla contrattazione collettiva per l'atto di dimissioni - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615989-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

L'adesione del lavoratore ad un accordo di mobilità volontaria dà luogo ad una risoluzione consensuale del rapporto e non è equiparabile alle dimissioni, con la conseguenza che non richiede la forma scritta ove la stessa sia prevista dalla contrattazione collettiva di settore solo per l'atto di dimissioni. (Nella specie, il lavoratore aveva aderito, con dichiarazione di volontà espressa verbalmente, all'accordo concluso nell'ambito della procedura di mobilità avviata in relazione ad una ristrutturazione aziendale e, successivamente, aveva contestato l'avvenuta risoluzione del rapporto poiché l'atto non aveva forma scritta; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha rigettato il ricorso atteso che l'art. 72 del c.c.n.l. per i lavoratori del settore alimentare del 5 giugno 1999 richiede la forma scritta solo per le dimissioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 05/06/1999 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)