Sez. L, Sentenza n. 14217 del 15/11/2001 (Rv. 550282 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Contratto risolutorio - Volontà in tal senso del lavoratore - Finalità del datore di lavoro di escludere l'applicabilità della forma scritta prevista dalla contrattazione collettiva per le dimissioni - Prova rigorosa del tenore e della portata della manifestazione di volontà - Necessità - Contratto risolutorio e dimissioni - Differenze delle rispettive manifestazioni di volontà.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Quando il datore di lavoro deduce la sussistenza di un contratto risolutorio, e non di semplici dimissioni, al fine di escludere l'applicabilità della norma del contratto collettivo prevedente la forma scritta per le dimissioni, è necessaria una prova rigorosa circa l'effettivo tenore e la portata della manifestazione di volontà del lavoratore, in relazione anche al principio secondo cui non costituiscono espressioni di volontà coincidenti e fungibili quella relativa ad un atto unilaterale di dimissioni e quella integrante una proposta di contratto risolutorio, poiché la prima è orientata direttamente (quale espressione di un cosiddetto diritto potestativo) alla risoluzione del rapporto, mentre la seconda è diretta alla ricerca di un eventuale consenso della controparte, rimanendo altrimenti inefficace.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)