Sez. 2, Sentenza n. 11688 del 14/04/1980 Ud. (dep. 08/11/1980) Rv. 146530 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - RIFERIMENTO AD UN ELEMENTO TRA QUELLI INDICATI DALL'ART 133 COD PEN RITENUTO PREVALENTE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - RIFERIMENTO AD UN ELEMENTO TRA QUELLI INDICATI DALL'ART 133 COD PEN RITENUTO PREVALENTE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Ai fini della Determinazione della pena, il giudice, nell'Esercizio del potere discrezionale attribuitogli, adempie all'Obbligo della motivazione allorche si limita a porre in rilievo quegli elementi ai quali mostra di aver conferito valore prevalente. (fattispecie in cui la pena e stata irrogata al condannato in relazione alla gravita del fatto e alla ripetizione delle violazioni di legge). (in termini, mass n 142252 anno 1979, Sezioni Unite; mass n 141833 anno 1979; mass n 141301 anno 1979; mass n 127873 anno 1974).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)