Sez. 1, Sentenza n. 3894 del 02/03/1979 Ud. (dep. 20/04/1979) Rv. 141833 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - DISTINTA ED AUTONOMA CONSIDERAZIONE DEI CRITERI INDICATI NELL'ART 133 COD PEN - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLE QUALITA DELL'AZIONE CRIMINOSA, AL DANNO PROVOCATO E ALL'ALLARME SOCIALE SUSCITATO - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - DISTINTA ED AUTONOMA CONSIDERAZIONE DEI CRITERI INDICATI NELL'ART 133 COD PEN - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLE QUALITA DELL'AZIONE CRIMINOSA, AL DANNO PROVOCATO E ALL'ALLARME SOCIALE SUSCITATO - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
Gli elementi indicati nell'art 133 cod pen non costituiscono, ai fini della irrogazione della pena, dei criteri da analizzare specificamente ed autonomamente, trattandosi solo di parametri che debbono essere vagliati nel loro complesso con particolare considerazione di quelle circostanze cui si annette una particolare Rilevanza. Pertanto, adempie l'Obbligo della motivazione il giudice che, nell'Esercizio del potere discrezionale di cui all'art 132 cod pen, faccia riferimento alle particolari qualita dell'Azione criminosa, al danno provocato e all'allarme sociale suscitato.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)