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Sez. 5, Sentenza n. 2246 del 07/12/1978 Ud. (dep. 08/03/1979) Rv. 141301 - 01

PENA - DETERMINAZIONE - RICHIAMO A TUTTI GLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART 133 COD PEN - NECESSITA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI APPELLO - MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - RIFERIMENTO AD UNO DEGLI ELEMENTI NON CONSIDERATI DAL PRIMO GIUDICE - OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1978-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141301-01

PENA - DETERMINAZIONE - RICHIAMO A TUTTI GLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART 133 COD PEN - NECESSITA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI APPELLO - MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - RIFERIMENTO AD UNO DEGLI ELEMENTI NON CONSIDERATI DAL PRIMO GIUDICE - OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO.*

Il giudice nel determinare la misura della pena non e tenuto a fare riferimento a tutti gli elementi di cui all'art 133 cod pen, ma e sufficiente che indichi quegli elementi ai quali attribuisca valore preminente nella scelta di una certa quantita di pena, restando implicitamente acquisito che gli altri elementi non hanno avuto influenza ai fini di tale Determinazione. Tuttavia, nel giudizio di appello, qualora l'imputato abbia richiamato nei motivi di impugnazione qualcuno degli elementi non considerati dal primo giudice per cui, a suo avviso, la pena si sarebbe dovuta applicare in misura inferiore, il giudice di appello ha l'Obbligo di portare il suo esame su tali elementi e decidere se la pena inflitta debba o no essere mantenuta.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)