Sez. 1, Sentenza n. 37887 del 27/06/2024 Cc. (dep. 15/10/2024) Rv. 287080-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. - Proroga - Elementi di valutazione - Individuazione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della citata disposizione, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime. (Fattispecie
relativa a provvedimento di proroga annullato dalla Corte per l'omessa valutazione delle allegazioni difensive volte a dimostrare la cessata operatività del clan camorristico in cui il condannato aveva rivestito una posizione di vertice).
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)