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Sez. 3, Sentenza n. 2576 del 24/03/1997 (Rv. 503198 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) | Conoscenza da parte dell'assicuratore dell'inesattezza o reticenza dell'assicurato dopo il sinistro - Rimedi - Onere di impugnare il contratto - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503198-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA)

Se l'assicuratore è venuto a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni e delle reticenze dell'assicurato (art. 1892 cod. civ.) soltanto dopo il verificarsi del sinistro, può sia rifiutare il pagamento della somma assicurata in via di eccezione "inadimplenti non est adimplendum" sia agire per l'accertamento di tale inadempimento dell'assicurato, senza bisogno di impugnare il contratto di assicurazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 651 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 260, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 260

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)