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Sez. 3, Sentenza n. 342 del 17/01/1996 (Rv. 495461 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Sentenza dibattimentale di amnistia a favore dell'imputato - Efficacia di giudicato - Esclusione - Successivo giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento, promosso contro l'imputato - Intera rivalutazione del fatto da parte del giudice - Necessità.
Stato
decisa il 1996-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495461-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE

Alla sentenza di applicazione dell'amnistia, emessa a seguito di dibattimento in favore dell'imputato poi convenuto per il risarcimento del danno derivante da reato, non può essere attribuita efficacia di giudicato, trattandosi di sentenza di proscioglimento e non di condanna o di assoluzione. Pertanto, nel giudizio civile o amministrativo promosso per le restituzioni ed il risarcimento del danno contro l'imputato, il giudice, dopo il proscioglimento dell'imputato in applicazione dell'amnistia, deve interamente rivalutare il fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Proc. Pen. art. 654, Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 260, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 260

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)