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Sez. 1, Sentenza n. 2563 del 28/06/1975 (Rv. 376502 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - VALUTAZIONE E RIESAME - POTERE DEL GIUDICE CIVILE O AMMINISTRATIVO - LIMITI - INDAGINI PER LA DECLARATORIA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376502-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - VALUTAZIONE E RIESAME - POTERE DEL GIUDICE CIVILE O AMMINISTRATIVO - LIMITI - INDAGINI PER LA DECLARATORIA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA - IRRILEVANZA.*

Quando, in qualsiasi stato e grado del giudizio penale, sia intervenuta una sentenza, passata in giudicato, con cui il reato sia stato dichiarato estinto per amnistia propria, il giudice civile davanti al quale sia stato proposto il giudizio per le restituzioni ed il risarcimento del danno in relazione ai fatti contestati nella imputazione, ed il giudice civile o amministrativo, davanti al quale si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento degli stessi fatti, mentre possono utilizzare come fonte del proprio convincimento gli elementi probatori raccolti nel giudizio penale con le garanzie di legge, non incontrano alcun vincolo preclusivo in ordine all'accertamento ed alla valutazione dei fatti formanti oggetto di indagine in quel giudizio, eccezion fatta per quegli accertamenti compiuti dal giudice penale come necessario presupposto logico della declaratoria di Estinzione del reato per amnistia, come ad esempio nei casi in cui l'applicazione di questa ultima sia necessariamente condizionata alla modificazione dei termini oggettivi o soggettivi dell'originaria imputazione, con la conseguente degradazione del reato in una figura criminosa meno grave o con la esclusione di una circostanza aggravante. La declaratoria di Estinzione del reato per amnistia - avendo come suo unico necessario presupposto la possibilita dell'esistenza del reato contestato - non postula (salvo che esso non sia necessario ai fini dell'applicazione della causa estintiva) alcun accertamento dei fatti compresi nell'imputazione che - ponendosi come presupposto logico e necessario della statuizione finale contenuta nel dispositivo - impedisca, per l'effetto preclusivo che dal giudicato deriva anche rispetto agli accertamenti pregiudiziali alla pronunzia sulla quale esso si e formato, il riesame dei medesimi fatti nei successivi giudizi civili ed amministrativi, nei quali il giudicato penale spiega efficacia vincolante nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt 25, 27 e 28 cod proc pen. un accertamento pregiudiziale alla declaratoria di Estinzione predetta non e configurabile, in particolare, con riferimento alla indagine che il giudice penale e tenuto a compiere, in osservanza del precetto dell'art 152, secondo comma, cod proc pen, al fine di stabilire se, malgrado la sussistenza della causa estintiva, sussista il potere-dovere del giudice stesso di pronunziare un'assoluzione piena nel merito: potere-dovere che si riferisce anche alle cause di giustificazione (nella specie, l'Esercizio del diritto di informazione giornalistica in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa). Invero, l'indagine che il giudice penale e tenuto a compiere prima di dichiarare l'Estinzione del reato si concreta in una mera delibazione degli elementi gia acquisiti, ai limitati effetti dell'esclusione della possibilita di un'assoluzione piena nel merito. (V 1726/70, mass n 347674; Corte cost, 175/71).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)